Pubblico la legge della lega che “discrimina” gli studenti del veneto
admin aprile 21st, 2009
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OTTAVA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 334
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Gianpaolo Bottacin, Bizzotto, Caner, Cenci, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Stival e Zamboni
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2001, N. 1 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE”
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 luglio 2008.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 9 luglio 2008.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2001, N. 1 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE”
R e l a z i o n e:
La presente proposta di legge - che consta di un solo articolo - è volta a favorire i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Veneto da un certo lasso di tempo: in particolare mira a far sì che, per l’accesso agli interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, possano presentare apposita domanda solamente quei cittadini che, per l’appunto, abbiano la residenza o svolgano la loro attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni.
La ratio della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di circoscrivere la categoria di coloro che sono legittimati ad effettuare la predetta domanda, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili: in altri termini, riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un “serio legame” con il territorio della nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno quindici anni, vuoi perché vi lavorano da almeno quindici anni. D’altra parte è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore regionale può senz’altro “introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati” qualora si sia in presenza di “una “causa” normativa non palesemente irrazionale, o peggio, arbitraria” (in tal senso, Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432): e nel caso di specie la ragionevolezza della proposta è di palmare evidenza, posto che la stessa rinviene proprio nella sussistenza del predetto “serio legame” tra individuo e territorio il punto di equilibrio ideale tra l’esigenza sociale di assicurare al maggior numero possibile di soggetti il beneficio in parola e il problema della esigenza del contenimento della spesa pubblica.
Inoltre, per suffragare ulteriormente sotto il profilo della legittimità costituzionale l’introduzione della previsione legislativa in parola, è senz’altro doveroso richiamare una recente ordinanza del giudice delle leggi (la n. 32 del 21 febbraio 2008), tramite la quale è stata dichiarata manifestamente infondata una questione (per l’appunto di legittimità costituzionale) che era stata sollevata in relazione ad una analoga disposizione normativa che la Regione Lombardia ha introdotto nel 2005. Insomma, la modificazione che proponiamo non solo è politicamente opportuna (anzi: doverosa), ma è altresì pienamente conforme a Costituzione.
Analoghe proposte di legge sono state, altresì, presentate anche per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di asili nido, ai servizi sociali, ai contributi per buoni libri e trasporto scolastico, acquisto e restauro della prima casa.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2001, N. 1 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE”
Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Costituisce titolo di precedenza assoluta per gli interventi previsti dalla presente legge, la residenza anagrafica continuativa o la prestazione di attività lavorativa ininterrotta da almeno quindici anni in Veneto, di almeno un genitore degli studenti.”.
INDICE
Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”.………………………………………. 3
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all’articolo 1
Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 (BUR n. 8/2001)
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE (1)
Art. 3 – Destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.
2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.
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(1) Il comma 1 dell’art. 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di erogazione di contributi alle scuole non statali.






